Art. 3 · T i t o l i

Art. 3

3 / 5

T i t o l i

In vigore dal 20 lug 2002
1. Sono ammessi a valutazione i titoli sportivi acquisiti nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando che indice il concorso, fatta eccezione per i titoli di studio e di abilitazione professionale. 2. I titoli ammessi a valutazione ed i criteri di massima per le valutazioni degli stessi sono riportati nella tabella A allegata al presente regolamento. 3. La Commissione esaminatrice predetermina gli ulteriori criteri necessari per l'attribuzione dei punteggi. Annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-04-30;132#art-3