Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 10 lug 2002
1. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429: 1; 2; 3; 4, comma 6; 7; 8, commi 1, 2, 3 e 4; 9; 10; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 20, ad eccezione dei commi 4 e 8; 21, ad eccezione dei commi 1 e 6; 24. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 aprile 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 164
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-04-29;123#art-9