Art. 7
7 / 9In vigore dal 10 lug 2002
1. Il titolare di pensione o di assegno, impossibilitato a recarsi all'ufficio pagatore, può delegare altra persona a riscuotere la rata mensile, mediante apposita scrittura privata a firma autenticata in via amministrativa, da presentare direttamente all'ufficio stesso.
2. Qualora il predetto titolare rilasci mandato in via continuativa ai sensi dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, la competente direzione provinciale dei servizi vari può rilasciarne una o più copie autentiche per la riscossione delle rate mensili venute a scadenza prima dell'acquisizione in banca dati delle generalità del mandatario, mediante diretta esibizione all'ufficio pagatore da parte del mandatario stesso.
3. La delega e le copie autentiche di cui ai precedenti commi, da esibire unitamente al documento del mandante, saranno acquisite dall'ufficio pagatore e allegate al modulo quietanzato di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-04-29;123#art-7