Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 10 lug 2002
1. Il pagamento per contanti ovvero l'accreditamento nei circuiti bancario o postale delle rate, anche arretrate, di pensioni e di assegni viene effettuato, per qualsiasi importo, a partire dal giorno 5 di ogni mese. 2. Qualora la data prefissata cada in giorno non lavorativo, il pagamento è anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-04-29;123#art-4