Art. 2
2 / 9In vigore dal 10 lug 2002
1. Le rate di pensione e di assegni pagabili in contanti, compresi nei supporti informatici di cui al comma 2 dell', possono essere riscossi entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità.
2. Per le rate non riscosse entro il termine di cui al precedente comma 1, gli uffici pagatori restituiscono alla Banca d'Italia i relativi importi mediante singoli "storni di bonifico". Tali importi saranno quindi versati cumulativamente al capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata a cura della stessa Banca d'Italia, la quale trasmetterà la relativa quietanza al Centro di elaborazione del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, comunicando per via telematica tutte le informazioni presenti nei singoli bonifici originari. Il sistema informativo ne darà comunicazione alle competenti direzioni provinciali dei servizi vari per i conseguenti adempimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-04-29;123#art-2