Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 19 apr 2002
1. Le modalità temporali delle operazioni di voto, di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 8 della legge 28 marzo 2002, n. 44, sono stabilite dal Presidente della Repubblica, quale Presidente del Consiglio superiore della magistratura, all'atto della indizione delle elezioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-04-16;67#art-3