Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 19 apr 2002
1. Le schede per le votazioni sono stampate a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in conformità dei modelli annessi al presente regolamento. 2. Le schede riservate alla elezione dei componenti magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte sono di colore bianco. 3. Le schede riservate alla elezione dei componenti magistrati con funzioni di Pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di colore grigio. 4. Le schede riservate alla elezione dei componenti magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di colore verde.
Storico versioni

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