Art. 1
1 / 7In vigore dal 19 apr 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 28 marzo 2002, n. 44, che prevede norme regolamentari di attuazione e di coordinamento per taluni aspetti del procedimento elettorale per l'elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che l'entrata in vigore del presente regolamento riveste particolare urgenza, tenuto conto dell'imminente scadenza del mandato del Consiglio superiore della magistratura in carica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2002;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana il seguente regolamento:
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1. Ai fini dell'autenticazione delle firme di presentazione delle candidature concernenti l'elezione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, continuano ad applicarsi le disposizioni dell' del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1990, n. 132.
2. Le firme dei magistrati presentatori, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall' della legge 28 marzo 2002, n. 44, non devono essere autenticate, ma accompagnate dal relativo nome scritto a stampa, o comunque in modo chiaro e leggibile.
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