Art. 3 · Capo di Gabinetto

Art. 3

3 / 14

Capo di Gabinetto

In vigore dal 6 giu 2002
1. Il Capo di Gabinetto assicura il supporto al Ministro per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di tutte quelle attribuite dalla vigente normativa; assicura il raccordo fra il Ministro e l'Amministrazione; assicura al Ministro il supporto nelle attività di rilievo internazionale, ai fini della cooperazione comunitaria e internazionale, anche per quanto attiene all'adozione di accordi e all'organizzazione di incontri, convegni e missioni internazionali; assiste il Ministro nell'azione di programmazione delle risorse finanziarie e di monitoraggio della spesa; assicura l'acquisizione e l'elaborazione delle conoscenze strumentali all'azione del Ministro; promuove l'elaborazione di studi, analisi, previsioni e orientamenti strategici sui processi evolutivi riguardanti l'azione del Ministero; assicura il servizio di segreteria speciale ed il servizio cifra, anche per quanto attiene ai compiti di cui alla normativa per la tutela del segreto di Stato e ai regolamenti di sicurezza, ai rapporti con gli organismi di informazione e sicurezza e con il Comitato parlamentare di controllo per i servizi, alla gestione delle emergenze, alla difesa civile, ai rapporti con gli organismi NATO. 2. Per l'esercizio delle sue funzioni il Capo di Gabinetto si avvale dell'Ufficio di Gabinetto nel cui ambito è costituita la segreteria speciale con il servizio cifra. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto possono essere costituiti gruppi di lavoro di missione responsabili del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 3. Il Capo di Gabinetto si avvale di due Vice Capi di Gabinetto, di cui uno per l'espletamento delle funzioni vicarie e l'altro cui è affidato il coordinamento di settori complessi, scelti tra i Prefetti collocati a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 410.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-03-21;98#art-3