Art. 2 · Uffici di diretta collaborazione

Art. 2

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Uffici di diretta collaborazione

In vigore dal 24 ago 2019
1. Sono uffici di diretta collaborazione con il Ministro: a) l'Ufficio di Gabinetto; b) l'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari; c) LETTERA ABROGATA DAL D.P.C.M. 11 GIUGNO 2019, N. 78; d) l'Ufficio Stampa e Comunicazione; e) la Segreteria del Ministro; f) la Segreteria particolare del Ministro; g) la Segreteria tecnica del Ministro; h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. 2. Gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro agiscono secondo criteri che consentono l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, la elaborazione delle politiche pubbliche, la valutazione della loro attuazione e le connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. L'Ufficio di Gabinetto assicura l'unitarietà dell'azione di supporto al Ministro da parte degli uffici di diretta collaborazione, che costituiscono, ai fini del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, un centro di responsabilità amministrativa. 3. L'assetto interno degli Uffici di diretta collaborazione è determinato con decreto del Ministro, di natura non regolamentare.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-03-21;98#art-2