Art. 2
2 / 14Uffici di diretta collaborazione
In vigore dal 24 ago 2019
1. Sono uffici di diretta collaborazione con il Ministro:
a) l'Ufficio di Gabinetto;
b) l'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari;
c) LETTERA ABROGATA DAL D.P.C.M. 11 GIUGNO 2019, N. 78;
d) l'Ufficio Stampa e Comunicazione;
e) la Segreteria del Ministro;
f) la Segreteria particolare del Ministro;
g) la Segreteria tecnica del Ministro;
h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
2. Gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro agiscono secondo criteri che consentono l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, la elaborazione delle politiche pubbliche, la valutazione della loro attuazione e le connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
L'Ufficio di Gabinetto assicura l'unitarietà dell'azione di supporto al Ministro da parte degli uffici di diretta collaborazione, che costituiscono, ai fini del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, un centro di responsabilità amministrativa.
3. L'assetto interno degli Uffici di diretta collaborazione è determinato con decreto del Ministro, di natura non regolamentare.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-03-21;98#art-2