Art. 4 · Pagamento dell'imposta

Art. 4

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Pagamento dell'imposta

In vigore dal 3 mag 2002
1. L'imposta unica dovuta in base alle liquidazioni periodiche di cui all' è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti dal medesimo . 2. Se l'importo dovuto non supera ventisei/00 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. 3. Il pagamento dell'imposta è effettuato con le modalità di cui al Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-03-08;66#art-4