Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 3 mag 2002
1. Le riunioni del Comitato sono valide ove sia presente alle medesime la maggioranza dei componenti, di cui almeno cinque appartenenti alla minoranza slovena e cinque non appartenenti a detta minoranza. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-02-27;65#art-5