Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 15 feb 2019
1. La prima riunione del Comitato è convocata dal Ministro per gli affari regionali. 2. In sede di prima riunione il Comitato elegge, a maggioranza dei componenti, il Presidente, al quale competono le funzioni di convocare il Comitato stesso in relazione a quanto disposto dal successivo , di redigere l'ordine del giorno delle riunioni in riferimento agli specifici interventi previsti dalla legge, nonché di attendere al normale funzionamento dell'organismo. 3. Nella stessa riunione di cui al comma 2 il Comitato elegge, con identiche modalità, un Vicepresidente tra i componenti di lingua diversa da quella del Presidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza od impedimento. 3-bis. Il Capo del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di affari regionali o un suo delegato svolge le funzioni di Segretario del Comitato. In caso di assenza o impedimento del Segretario e del delegato, il Comitato individua un funzionario verbalizzante. Al Segretario del Comitato o al suo delegato spetta il solo rimborso delle spese di missione, i cui oneri sono posti a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

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Pro

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