Art. 1
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l' dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l' della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, che prevede l'istituzione del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena e l'emanazione di norme per il relativo funzionamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2001;
Sentita la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali;
Emana
il seguente regolamento:
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1. Ai sensi dell', comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, di seguito denominata: "legge", è istituito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato: "Comitato".
1-bis. Il Comitato è organismo permanente di raccordo tra le istituzioni pubbliche e la minoranza linguistica slovena.
2. Fanno parte del Comitato i membri nominati secondo le procedure indicate dall' della legge.
2-bis. I membri del Comitato durano in carica cinque anni. Il termine decorre dalla data della prima riunione del Comitato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-02-27;65#art-1