Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 15 feb 2019
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l' dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l' della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, che prevede l'istituzione del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena e l'emanazione di norme per il relativo funzionamento; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2001; Sentita la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali; Emana il seguente regolamento: . 1. Ai sensi dell', comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, di seguito denominata: "legge", è istituito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato: "Comitato". 1-bis. Il Comitato è organismo permanente di raccordo tra le istituzioni pubbliche e la minoranza linguistica slovena. 2. Fanno parte del Comitato i membri nominati secondo le procedure indicate dall' della legge. 2-bis. I membri del Comitato durano in carica cinque anni. Il termine decorre dalla data della prima riunione del Comitato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-02-27;65#art-1