Art. 7
7 / 7Stati di crisi
In vigore dal 21 mar 2002
1. Gli interventi di sostegno previsti dal comma 4 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono concessi in presenza degli stati di crisi delle imprese di cui al comma 2 del citato articolo 15, dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima ovvero preesistenti a tale data e per i quali siano intervenuti accordi sindacali successivamente alla data di entrata in vigore della legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 gennaio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 200
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-01-16;20#art-7