Art. 2 · Condizioni per gli interventi di sostegno del Fondo

Art. 2

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Condizioni per gli interventi di sostegno del Fondo

In vigore dal 21 mar 2002
1. Gli interventi di sostegno del Fondo sono effettuati soddisfatte le seguenti condizioni generali: a) esistenza dello stato di crisi occupazionale per ristrutturazione, riorganizzazione, crisi economica delle imprese interessate, ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ovvero, qualora lo stato di crisi sia successivo al 5 aprile 2001, ai sensi degli stessi articoli come modificati dagli articoli 12 e 13 della legge 7 marzo 2001, n. 62; b) impegno, risultante dai progetti presentati, dei giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese di cui sopra a presentare al momento dell'approvazione del progetto le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro in atto; c) sussistenza, per i giornalisti professionisti interessati agli interventi di sostegno, dell'anzianità aziendale di servizio di almeno cinque anni al momento delle dimissioni esecutive certificata da dichiarazione conforme dell'impresa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-01-16;20#art-2