Art. 5 · Rapporti con i mezzi di informazione

Art. 5

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Rapporti con i mezzi di informazione

In vigore dal 14 mar 2002
1. Fermo il dovere di osservanza delle norme sul segreto di ufficio i dipendenti, nel rispetto dei principi e delle norme sulla trasparenza delle attività, si astengono dal divulgare ai mezzi di informazione le notizie riservate connesse allo svolgimento delle attività lavorative, salvo specifica autorizzazione, o lesive dei diritti dei terzi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-01-16;18#art-5