Capo II
Art. 11
11 / 19Abolizione delle annotazioni relative alle liquidazioni periodiche I.V.A., soppressione dell'obbligo delle dichiarazioni periodiche I.V.A.
In vigore dal 1 gen 2002
Abolizione delle annotazioni relative
alle liquidazioni periodiche I.V.A.,
soppressione dell'obbligo delle
dichiarazioni periodiche I.V.A.
1. Nell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, riguardante il regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.
1-ter. Resta ferma la possibilità per gli aventi diritto di presentare istanza di rimborso infrannuale.";
b) i commi 2, 2-bis e 2-ter sono abrogati;
c) al comma 4 sono soppresse le seguenti parole: ", e annota sul registro gli estremi della relativa attestazione".
2. Nell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole: "annotandolo nel registro indicato nell'articolo 25".
3. Nell', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 443, sono soppresse le parole: ", previa annotazione nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto n. 633 del 1972.".
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, l' è sostituito dal seguente:
" (Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto). - 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a lire 600 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, per:
a) l'effettuazione delle liquidazioni periodiche, di cui all', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e dei relativi versamenti dell'imposta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire 50.000 il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo;
b) il versamento dell'imposta dovuta entro il 16 di marzo di ciascun anno, ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0.40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.
2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di lire un miliardo relativamente a tutte le attività esercitate.
3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 le somme devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1 per cento.".
5. Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 dell' sono sostituiti dai seguenti:
"2. Il rimborso di cui al secondo comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è richiesto presentando all'ufficio competente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento l'apposita istanza prevista dal decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 luglio 1975, unitamente alla dichiarazione di cui alla lettera c) del settimo comma del predetto articolo 38-bis, se ricorrono le condizioni per l'esonero dalla prestazione delle garanzie.
3. I contribuenti in possesso dei requisiti indicati dal secondo comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la richiesta di rimborsi di imposta relativi a periodi inferiori all'anno, possono, in alternativa, effettuare la compensazione prevista dall' del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento, presentando all'ufficio competente una dichiarazione contenente i dati richiesti per l'istanza di cui al comma 2. Gli enti e le società controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, effettuare la compensazione prevista dal citato del decreto legislativo n. 241 del 1997.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-07;435#art-11