Art. 4 · P r e m i
Titolo I

Art. 4

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P r e m i

In vigore dal 12 apr 2002
1. I premi messi in palio consistono in beni, servizi, sconti di prezzo e documenti di legittimazione di cui all'articolo 2002 del codice civile, suscettibili di valutazione economica, assoggettati all'imposta sul valore aggiunto o alla relativa imposta sostitutiva, escluso il denaro, i titoli dei prestiti pubblici e privati, i titoli azionari, le quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento e le polizze di assicurazione sulla vita. I premi, inoltre, sono costituiti anche da giocate del lotto o da biglietti delle lotterie nazionali. 2. I soggetti promotori di manifestazioni i cui premi sono costituiti da giocate del lotto effettuano le giocate stesse presso le ricevitorie del lotto e consegnano direttamente le bollette ai promissari. I soggetti stessi possono, altresì, offrire in premio il rimborso, totale o parziale, delle giocate del lotto già effettuate e non risultate vincenti. 3. Se i premi sono costituiti da biglietti delle lotterie nazionali gestite dallo Stato, i soggetti promotori offrono i biglietti interi ai promissari, non essendo consentito di frazionare il prezzo dei biglietti stessi. L'assegnazione dei biglietti interi può essere effettuata anche mediante estrazione a sorte o con altri sistemi analoghi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-10-26;430#art-4