Art. 18 · Entrata in vigore
Titolo III

Art. 18

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Entrata in vigore

In vigore dal 12 apr 2002
1. Il presente regolamento, escluse le disposizioni di cui all', entra in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le disposizioni di cui all' del presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 ottobre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Marzano, Ministro delle attività produttive Scajola, Ministro dell'interno Frattini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 205
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-10-26;430#art-18