Art. 4 · Comunicazione delle opzioni

Art. 4

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Comunicazione delle opzioni

In vigore dal 1 dic 2001
1. Nell' del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta è comunicata con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-10-05;404#art-4