Art. 9 · Mancanza, assenza o impedimento dell'amministratore
Titolo I

Art. 9

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Mancanza, assenza o impedimento dell'amministratore

In vigore dal 11 nov 2001
1. In caso di assenza o impedimento dell'amministratore le sue funzioni sono assunte dal consigliere più anziano nella carica o a parità di anzianità nella carica dal più anziano di età. 2. Durante il periodo di sostituzione possono essere compiuti solo gli atti di gestione corrente. Possono altresì essere compiuti gli atti urgenti ed indifferibili, salvo ratifica da parte dell'amministratore. 3. In caso di mancanza dell'amministratore il consigliere più anziano esplica le funzioni ed esercita le attività di cui ai precedenti commi senza obbligo di ratifica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;389#art-9