Titolo I
Art. 8
8 / 27L'amministratore
In vigore dal 11 nov 2001
1. L'amministratore dura in carica cinque anni, ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'amministratore è revocato per gravi inadempienze qualora dal bilancio consuntivo risultino rilevanti perdite di esercizio derivanti dall'attività tipica della gestione, per gravi inadempimenti nell'attuazione del programma non dovuti a ragioni esterne all'azienda, qualora siano dichiarate dal collegio dei revisori gravi irregolarità amministrative o contabili, nonché nei casi in cui ricorra la giusta causa secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile in materia di revoca degli amministratori delle società.
2. L'amministratore ha la rappresentanza legale dell'Ente ed esercita, direttamente o per delega, tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria che la legge o il presente statuto non riservano al consiglio. Adotta in casi di necessità e urgenza i provvedimenti di competenza del consiglio, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima seduta utile. L'amministratore è tenuto ad informare periodicamente il consiglio di amministrazione dell'attività svolta.
3. Nella funzione di organo dell'Ente si applicano all'amministratore le disposizioni del codice civile riguardanti gli amministratori delle società per azioni.
4. Il rapporto dell'amministratore con l'Ente è regolato in base alle norme di diritto privato concernenti il lavoro subordinato dei dirigenti d'azienda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;389#art-8