Titolo I
Art. 5
5 / 27Compiti del consiglio
In vigore dal 11 nov 2001
1. Sono di competenza del consiglio:
a) la predisposizione dello schema di programma annuale di attività dell'Ente da sottoporre al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
b) l'approvazione degli accordi di programma di cui all' del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e le revisioni annuali;
c) la deliberazione dei bilanci preventivi e consuntivi e delle relative variazioni;
d) l'approvazione dei capitolati generali;
e) l'approvazione di progetti di lavori di importo superiore a 100 miliardi;
f) l'approvazione delle procedure proposte in ordine all'aggiudicazione o affidamento degli appalti di opere di importo superiore al limite di valore in ECU stabilito per l'applicazione della normativa comunitaria, nonché degli appalti di forniture e servizi di importo superiore al decimo del valore suindicato; l'approvazione di atti aggiuntivi qualora l'importo del nuovo contratto, a seguito delle intervenute perizie di varianti, superi complessivamente il limite comunitario sopraindicato;
g) l'acquisizione e la vendita di partecipazioni;
h) l'acquisto e la vendita di beni immobili di valore superiore a 5 miliardi;
i) l'acquisto e la vendita di beni mobili di valore superiore a 500 milioni;
l) l'approvazione dei regolamenti di organizzazione, di amministrazione, di contabilità e del personale, nonché la relativa dotazione organica;
m) le proposte per le eventuali modifiche del presente statuto.
2. Il consiglio può esprimersi, in maniera non vincolante, su altri affari ad esso sottoposti dagli altri organi dell'Ente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;389#art-5