Art. 20 · Mezzi finanziari dell'Ente
Titolo III

Art. 20

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Mezzi finanziari dell'Ente

In vigore dal 11 nov 2001
1. Costituiscono entrate dell'Ente oltre a quelle espressamente previste dal decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, le seguenti: il gettito derivante dalle tariffe autostradali gestite direttamente dall'Ente; i proventi derivanti dall'attività di consulenza e progettazione, dalla gestione delle partecipazioni nonché dai corrispettivi relativi alle attività di erogazione dei servizi; i proventi derivanti dalla concessione del servizio rimozione e soccorso veicoli disciplinato dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dal relativo regolamento di esecuzione; i proventi derivanti da canoni e corrispettivi dovuti per concessioni ed autorizzazioni diverse, i corrispettivi derivanti dalla gestione, dalla valorizzazione e dalla dismissione dei beni patrimoniali. 2. Non costituiscono beni dell'Ente le strade ed ogni altro bene appartenente al demanio pubblico statale ed al patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi della legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;389#art-20