Titolo II
Art. 17
17 / 27Fonti di disciplina del rapporto di lavoro
In vigore dal 11 nov 2001
1. In applicazione dell' del decreto legislativo del 26 febbraio 1994, n. 143, il rapporto di lavoro del personale dell'Ente è disciplinato:
a) dal codice civile - libro V - e dalle leggi speciali che regolano il rapporto di lavoro nell'impresa;
b) dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dall'amministratore e dalle confederazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito dell'Ente.
2. Il rapporto di impiego del personale dell'Ente, anche dirigenziale, costituito attraverso la stipulazione di un contratto individuale di lavoro, è assoggettato al contratto e alle norme legislative di cui al comma precedente.
3. L'Ente provvede a stipulare contratti di lavoro collettivi aziendali a livello nazionale per il personale dipendente dirigente e non dirigente con le confederazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito dell'Ente.
4. La contrattazione collettiva decentrata si svolge nei limiti e per le materie definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;389#art-17