Art. 16 · Incarichi di collaborazione
Titolo II

Art. 16

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Incarichi di collaborazione

In vigore dal 11 nov 2001
1. L'Amministratore ha facoltà di attribuire, per motivate esigenze ed entro un limite numerico predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti della materia di competenza istituzionale, sulla base di un programma annuale approvato dal Consiglio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;389#art-16