Titolo II
Art. 15
15 / 27Personale
In vigore dal 11 nov 2001
1. La dotazione del personale, sia al centro che in periferia, deve essere tale da assicurare lo svolgimento dei compiti propri dell'Ente sia nell'attività di realizzazione di nuove opere sia nell'attività di vigilanza e manutenzione delle strade in esercizio. L'organico comprende anche unità di progettazione interna che possono svolgere attività di progettazione di opere ovvero di controllo dei progetti realizzati all'esterno.
2. Il personale dell'Ente sia tecnico che amministrativo è inquadrato con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;389#art-15