Art. 13 · Controlli interni
Titolo II

Art. 13

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Controlli interni

In vigore dal 11 nov 2001
1. È istituito un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, per il perseguimento, tra l'altro, delle seguenti finalità: a) accertamento della rispondenza dei risultati dell'attività dell'Ente agli obiettivi programmatici, valutando a tal fine comparativamente, costi, modi e tempi; b) vigilanza sull'attività delle strutture dell'Ente preposte all'attuazione dei programmi approvati dal consiglio nonché sulla rispondenza degli stessi programmi definiti anno per anno in sede di approvazione del bilancio consuntivo; c) segnalazione all'amministratore dei fatti di rilievo che possono compromettere l'esecuzione dei programmi, formulando adeguate soluzioni; d) cooperazione con gli uffici preposti alla programmazione, per la redazione dei programmi. 2. Con regolamento interno si provvede a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento del predetto ufficio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;389#art-13