Art. 10 · Collegio dei revisori
Titolo I

Art. 10

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Collegio dei revisori

In vigore dal 11 nov 2001
1. Il collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti. 2. Il collegio è nominato con decreto del Ministro vigilante e dura in carica cinque anni. 3. Un componente effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. 4. I membri del collegio sono scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili di cui all' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni ed integrazioni o tra persone in possesso di specifica professionalità. 5. Le indennità dei componenti il collegio dei revisori sono determinate con decreto del Ministro vigilante, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;389#art-10