Art. 2
2 / 2Abrogazioni
In vigore dal 20 ott 2001
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 6 dell'articolo 3 della legge 1 agosto 1988, n. 340;
b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
c) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1998.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 agosto 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Marzano, Ministro delle attività produttive
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 91
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-08-20;363#art-2