Art. 59 · Entrata in vigore del testo unico
Titolo V

Art. 59

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Entrata in vigore del testo unico

In vigore dal 6 feb 2003
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 30 giugno 2003. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 giugno 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Nesi, Ministro dei lavori pubblici Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 21

Note all'articolo

  • Il D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e' prorogato al 30 giugno 2002".
  • La L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Il termine di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002".
  • Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e' prorogato al 30 giugno 2003".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;327#art-59