Art. 54 · (L) Opposizioni alla stima
Titolo IV

Art. 54

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(L) Opposizioni alla stima

In vigore dal 6 ott 2011
(L) Opposizioni alla stima 1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall', comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall' del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 5. Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima, l'indennità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia. (L)

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;327#art-54