Art. 53 · (L) Disposizioni processuali.
Titolo IV

Art. 53

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(L) Disposizioni processuali.

In vigore dal 16 set 2010
(L) Disposizioni processuali. 1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo (L). 2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (L).

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 3 - 11 maggio 2006, n. 191 (in G.U. 1a s.s. 17/5/2006, n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilita' - Testo B), trasfuso nell'art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' - Testo A), nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a "i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati", non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;327#art-53