Titolo III
Art. 51
53 / 70(L-R) L'espropriazione per opere militari
In vigore dal 1 gen 2002
(L-R)
L'espropriazione per opere militari
1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilità delle opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da espropriare. (L)
2. L'elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle indennità da corrispondere è trasmesso al Sindaco nel cui territorio essi si trovano. (R)
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II. (L)
4. Nulla è innovato in ordine alla disciplina sulle servitù militari. (L)
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;327#art-51