Art. 51 · (L-R) L'espropriazione per opere militari
Titolo III

Art. 51

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(L-R) L'espropriazione per opere militari

In vigore dal 1 gen 2002
(L-R) L'espropriazione per opere militari 1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilità delle opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da espropriare. (L) 2. L'elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle indennità da corrispondere è trasmesso al Sindaco nel cui territorio essi si trovano. (R) 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II. (L) 4. Nulla è innovato in ordine alla disciplina sulle servitù militari. (L)
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;327#art-51