Art. 50 · (L-R) Indennità per l'occupazione
Capo XI

Art. 50

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(L-R) Indennità per l'occupazione

In vigore dal 1 gen 2002
(L-R) Indennità per l'occupazione 1. Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua. (L) 2. Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la commissione provinciale prevista dall' determina l'indennità e ne dà comunicazione al proprietario, con atto notificato con le forme degli atti processuali civili. (R) 3. Contro la determinazione della commissione, è proponibile l'opposizione alla stima. Si applicano le disposizioni dell' in quanto compatibili. (L)
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;327#art-50