Art. 42 · (L) Indennità aggiuntive
Sez. IV

Art. 42

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(L) Indennità aggiuntive

In vigore dal 6 feb 2003
(L) Indennità aggiuntive 1. Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità. (L) 2. L'indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell', comma 4, ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti. (L)

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;327#art-42