Art. 30 · (R) Regola generale
Sez. II

Art. 30

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(R) Regola generale

In vigore dal 1 gen 2002
(R) Regola generale 1. Se il bene da espropriare appartiene ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facoltà di alienare immobili, gli atti del procedimento non richiedono alcuna particolare autorizzazione. (R)
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;327#art-30