Sez. II
Art. 30
21 / 70(R) Regola generale
In vigore dal 1 gen 2002
(R)
Regola generale
1. Se il bene da espropriare appartiene ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facoltà di alienare immobili, gli atti del procedimento non richiedono alcuna particolare autorizzazione. (R)
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;327#art-30