Art. 29 · (L) Pagamento dell'indennità a seguito di procedimento giurisdizionale
Capo VSez. Sezione

Art. 29

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(L) Pagamento dell'indennità a seguito di procedimento giurisdizionale

In vigore dal 1 gen 2002
(L) Pagamento dell'indennità a seguito di procedimento giurisdizionale 1. Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate sulla distribuzione, il pagamento delle indennità agli aventi diritto è disposto dall'autorità giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse. (L)
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;327#art-29