Capo X
Art. 47
47 / 59(L-R) La retrocessione parziale
In vigore dal 1 gen 2002
(L-R)
La retrocessione parziale
1.
2. Entro i tre mesi successivi, l'espropriato invia copia della sua originaria istanza all'autorità che ha emesso il decreto di esproprio e provvede al pagamento della somma, entro i successivi trenta giorni. (R)
3.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;326#art-47