Art. 47 · (L-R) La retrocessione parziale
Capo X

Art. 47

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(L-R) La retrocessione parziale

In vigore dal 1 gen 2002
(L-R) La retrocessione parziale 1. 2. Entro i tre mesi successivi, l'espropriato invia copia della sua originaria istanza all'autorità che ha emesso il decreto di esproprio e provvede al pagamento della somma, entro i successivi trenta giorni. (R) 3.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;326#art-47