Art. 27 · (R) Pagamento o deposito definitivo dell'indennità a seguito della perizia di stima
Capo VSez. I

Art. 27

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(R) Pagamento o deposito definitivo dell'indennità a seguito della perizia di stima

In vigore dal 1 gen 2002
(R) Pagamento o deposito definitivo dell'indennità a seguito della perizia di stima 1. La relazione di stima è depositata dai tecnici presso l'ufficio per le espropriazioni. L'autorità espropriante dà notizia dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento e segnala la facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. (R) 2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l'autorità espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del procedimento autorizza il pagamento dell'indennità, ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti. (R) 3. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio. (R)
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