Sez. II
Art. 24
19 / 59(L-R) Esecuzione del decreto di esproprio
In vigore dal 1 gen 2002
(L-R)
Esecuzione del decreto di esproprio
1.
2.
3.
4.
5. L'autorità espropriante, in calce al decreto di esproprio, indica la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione. (R)
6. L'autorità che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà comunicazione all'ufficio istituito ai sensi dell', comma 1. (R)
7.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;326#art-24