Art. 14 · (L-R) Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità
Capo IIISez. I

Art. 14

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(L-R) Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità

In vigore dal 1 gen 2002
(L-R) Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità 1. 2. 3. L'autorità espropriante comunica all'ufficio di cui al comma 2: a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità; b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto; c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano urbanistico generale, il programma dei lavori, l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera o il decreto di esproprio. (R) --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;326#art-14