Capo III›Sez. I
Art. 14
14 / 59(L-R) Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità
In vigore dal 1 gen 2002
(L-R)
Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità
1.
2.
3. L'autorità espropriante comunica all'ufficio di cui al comma 2:
a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità;
b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto;
c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano urbanistico generale, il programma dei lavori, l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera o il decreto di esproprio. (R)
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis".
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;326#art-14