Art. 11 · (L-R) La partecipazione degli interessati
Capo II

Art. 11

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(L-R) La partecipazione degli interessati

In vigore dal 1 gen 2002
(L-R) La partecipazione degli interessati 1. Al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, che risulti dai registri catastali, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento: a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale; b) nei casi previsti dall', comma 1, almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto, se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento; c) nei casi previsti dall', comma 1, lettera c), l'avviso di avvio del procedimento è comunicato agli interessati alle singole opere previste dal progetto, dandone altresì pubblico avviso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dalla conferenza di servizi ai fini delle definitive determinazioni. (R) 2. 3. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio sorga dall'inserimento dell'opera pubblica nel programma dei lavori, al proprietario dell'area va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento di approvazione del medesimo programma. (R) --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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