Art. 62 · L) Utilizzazione di edifici (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 28
Parte IICapo I

Art. 62

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L) Utilizzazione di edifici (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 28

In vigore dal 11 dic 2016
(L) Utilizzazione di edifici (legge 3 febbraio 1974, n. 64, ) 1. Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato da parte dei comuni e l'attestazione di cui all', comma 1, sono condizionati all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380#art-62