Capo II
Art. 32
16 / 151L) Determinazione delle variazioni essenziali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8
In vigore dal 28 lug 2024
(L)
Determinazione delle variazioni essenziali
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, )
1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell', le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al
progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre
esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di
solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio
assentito;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia
antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle
che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi
tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli . PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 MAGGIO 2024, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2024, N. 105.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380#art-32