Art. 127 · (R) Certificazione delle opere e collaudo (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 29)
Capo VI

Art. 127

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(R) Certificazione delle opere e collaudo (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 29)

In vigore dal 1 gen 2002
(R) Certificazione delle opere e collaudo (legge 9 gennaio 1991, n. 10, ) 1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dal presente capo si applicano le corrispondenti disposizioni di cui al capo quinto della parte seconda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;379#art-127