Art. 101 · (L) Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione
Sez. III

Art. 101

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(L) Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione

In vigore dal 1 gen 2002
(L) Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;379#art-101