Art. 2 · Modifiche all'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

Art. 2

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Modifiche all'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

In vigore dal 18 ott 2001
1. All'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria;"; b) dopo la lettera g) del comma 1, è aggiunta la seguente: "h) aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri."; c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il responsabile tecnico deve inoltre svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui è stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui il servizio di revisione ed è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilità. In caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico, quest'ultimo può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti terrestri.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-05;360#art-2