Art. 52 · Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A
Capo X

Art. 52

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Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A

In vigore dal 1 set 2001
1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S - Psicologia, oltre a un tirocinio della durata di un anno. 3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prima prova scritta sui seguenti argomenti: aspetti teorici e applicativi avanzati della psicologia; pregettazione di interventi complessi su casi individuali, in ambito sociale o di grandi organizzazioni, con riferimento alle problematiche della valutazione e dello sviluppo delle potenzialità personali; b) una seconda prova scritta sui seguenti argomenti: progettazione di interventi complessi con riferimento alle problematiche della valutazione dello sviluppo delle potenzialità dei gruppi, della prevenzione del disagio psicologico, dell'assistenza e del sostegno psicologico, della riabilitazione e della promozione della salute psicologica; c) una prova scritta applicativa, concernente la discussione di un caso relativo ad un progetto di intervento su individui ovvero in strutture complesse; d) una prova orale sugli argomenti della prova scritta e su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-05;328#art-52